Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito di un’azione cautelare tipica in grado di neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente. Deve escludersi l’ammissibilità dei provvedimenti d’urgenza quando per l’affermazione del diritto da cautelare siano esperibili procedimenti sommari tipici, oppure fasi sommarie di procedimenti ordinari, volti all’emissione di provvedimenti sommari anticipatori degli effetti della decisione di merito.
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione sociale in atto il cui differimento all’esito del giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore. L’art. 2476, comma 2, c.c. disciplina un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell’organo gestorio.
Le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il diritto di consultazione vanno determinate secondo i principi generali di correttezza e buona fede, i quali rappresentano un canone generale nell’esecuzione anche del contratto sociale.
Il diritto di consultazione va interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia, anche di estrarre copia di tale documentazione: la possibilità di estrazione di copia appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.
Dal generale principio di buona fede derivano una serie di limiti al diritto di consultazione: il socio non può avanzare le sue richieste con modalità tali da risultare d’intralcio alla gestione della società o con finalità vessatorie o rivolte a fini diversi da quelli prettamente informativi ovvero esorbitanti rispetto al diritto esercitato; non può esercitare i propri poteri di controllo e informazione con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.
Non è necessario che il socio fornisca alcuna giustificazione o motivazione per l’esercizio del suo diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., né che dimostri la sussistenza di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione di cui ha chiesto la consultazione, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto debba conformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Il diritto potestativo del socio non amministratore all’ispezione della documentazione sociale, la cui limitazione frusta il suo concreto interesse ad avere contezza dell’andamento societario, deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dalla utilità delle informazioni richieste in relazione ad uno specifico “evento” societario, al fine di consentire al socio il successivo esercizio di altre facoltà a lui spettanti o anche eventualmente di determinarsi in merito all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o di revoca nei confronti degli amministratori.