Il recesso del socio di s.p.a. è un negozio unilaterale recettizio che produce i suoi effetti, sciogliendo il vincolo sociale, dal momento in cui la dichiarazione perviene alla società, e il procedimento di liquidazione e rimborso delle azioni resta estraneo alla fattispecie, perché l’art. 2437-bis, terzo comma, c.c., prevedendo che il recesso sia privo di efficacia se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento, presuppone che esso sia efficace fin dall’origine; la revoca o lo scioglimento operano come condizione risolutiva degli effetti già prodotti.
Dalla comunicazione del recesso il socio perde tutti i diritti patrimoniali e corporativi legati alla qualità di socio, sicché non può partecipare né votare nell’assemblea chiamata a revocare la delibera che ha legittimato il recesso, né impugnare le delibere adottate dopo il recesso o quella che lo ha legittimato. Con la delibera di revoca o di scioglimento egli riacquista però ex tunc la qualità di socio, comprensiva della legittimazione a impugnare ai sensi degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione e le altre adottate dopo il recesso, per le quali il termine di impugnazione decorre dalla reintegrazione, e del diritto di opzione sulle azioni emesse in un aumento di capitale deliberato nel frattempo.
L’art. 2378, secondo comma, c.c., per il quale il giudice non può pronunciare l’annullamento se nel corso del processo l’impugnante perde per atto tra vivi il numero di azioni richiesto, non si applica nel giudizio di cassazione quando la cessione delle azioni sia successiva alla proposizione del ricorso, perché il cessionario non può intervenirvi; la pronuncia spiega effetto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c., ed egli potrà costituirsi nel giudizio di rinvio. Nei gradi di merito, invece, l’intervento o la chiamata in causa dell’avente causa che faccia propria la domanda impedisce l’effetto preclusivo della norma.