L’art. 2497-quinquies c.c. non detta una disciplina generale dei rapporti finanziari infragruppo, ma assoggetta alla postergazione dell’art. 2467 c.c. i finanziamenti concessi alla società soggetta a direzione e coordinamento dalla società che esercita tale attività o da altra società sottoposta al suo controllo, quando siano erogati in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento; il presupposto applicativo della norma è l’assoggettamento della società finanziata a direzione unitaria.
Sono postergati ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. anche i finanziamenti erogati, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, dalla società controllante alla società controllata tramite l’intermediazione di altra società, a sua volta controllata dalla finanziatrice e controllante della finanziata (cosiddetto finanziamento discendente), perché diversamente sarebbe agevole eludere la postergazione interponendo una società del gruppo; ai fini della presunzione di direzione e coordinamento prevista dall’art. 2497-sexies c.c. rileva anche il controllo indiretto, esercitato a catena, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.