L’art. 2497-quinquies c.c. non detta una disciplina generale dei rapporti finanziari infragruppo, ma assoggetta alla postergazione dell’art. 2467 c.c. i finanziamenti concessi alla società soggetta a direzione e coordinamento dalla società che esercita tale attività o da altra società sottoposta al suo controllo, quando siano erogati in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento: il presupposto applicativo è l’assoggettamento della società finanziata a direzione unitaria.
La norma si applica anche al cosiddetto finanziamento discendente, erogato dalla controllante alla società eterodiretta per il tramite di altra società da essa controllata, poiché diversamente sarebbe agevole eludere la postergazione interponendo una società del gruppo; ai fini della presunzione di direzione e coordinamento ex art. 2497-sexies c.c. rileva anche il controllo indiretto ai sensi dell’art. 2359 c.c. [nella specie, ammesso in via postergata e non privilegiata il credito della società che, controllando al 100% la controllante totalitaria della fallita, si era accollata e aveva pagato retribuzioni e t.f.r. di una dipendente, surrogandosi nei suoi diritti].