La regola della postergazione dettata dall’art. 2467 c.c. per la s.r.l. si estende al finanziamento del socio di una s.p.a. quando la sua posizione, per l’assetto dell’ente o per il ruolo concretamente rivestito, sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l., in ragione della finalità di contrastare la sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse.
Il credito del socio al rimborso del finanziamento postergato non può essere opposto in compensazione, ai sensi dell’art. 56 l. fall., al credito del fallimento verso il socio: tra le due regole vi è un rapporto di incompatibilità, poiché la compensazione consentirebbe proprio ciò che l’art. 2467 c.c. mira a impedire, cioè la soddisfazione del socio finanziatore prima degli altri creditori e la sottrazione di risorse alla massa; la postergazione configura infatti un divieto legale di compensazione ai sensi dell’art. 1246, n. 5, c.c. [nella specie, rigettato il ricorso dei soci eredi dell’amministratore che avevano opposto in compensazione, al debito verso la s.p.a. fallita, i crediti da finanziamento soci].