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Corte d'appello di Venezia, 21 Febbraio 2024, n. 364/2024

Finanziamento della banca per l’acquisto di azioni proprie: nullità ex art. 2358 c.c. e procedibilità dopo la l.c.a.

Corte d'appello di Venezia, 21 Febbraio 2024, n. 364/2024
Finanziamento della banca per l’acquisto di azioni proprie: nullità ex art. 2358 c.c. e procedibilità dopo la l.c.a.

L’art. 83, terzo comma, t.u.b., letto in conformità all’art. 52 l. fall., rende improcedibili dopo la liquidazione coatta amministrativa della banca soltanto le pretese creditorie o restitutorie, e restano procedibili davanti al giudice ordinario le domande non idonee a incidere sulla formazione del passivo, come l’accertamento della nullità dei contratti e l’accertamento negativo del debito del cliente, che non presuppone alcuna compensazione perché, caduto l’acquisto delle azioni, il mutuo si considera non erogato per la parte corrispondente e le azioni restano alla banca. Una lettura diversa attribuirebbe alla banca insolvente un’immunità giudiziaria contraria agli artt. 3 e 24 Cost.

Il divieto di assistenza finanziaria dell’art. 2358 c.c. si applica, per il richiamo dell’art. 2519 c.c., anche alle cooperative e quindi alle banche popolari, e va inteso in senso ampio. In assenza delle condizioni dei commi secondo e seguenti, il finanziamento concesso dalla banca per la sottoscrizione o l’acquisto delle proprie azioni è nullo ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., e la nullità si estende, per collegamento negoziale, all’operazione unitariamente considerata, a prescindere dalla responsabilità degli amministratori, senza che la successiva iscrizione di riserve possa sanarla. Né osta alla declaratoria di nullità il pregiudizio che essa arrecherebbe al patrimonio che la norma intende proteggere, poiché il pregiudizio discende dal finanziamento vietato e non dalla sanzione della sua illegittimità.

Il collegamento tra mutuo e acquisto delle azioni può essere provato con testimoni, senza incorrere nel divieto dell’art. 2722 c.c., quando la prova verta sulle trattative e sulle richieste dei funzionari della banca, e trova conferma nella contestualità tra erogazione e addebito del prezzo, che impedisca al cliente di disporre altrimenti della somma, e nel suo transito su un conto dedicato.

Data Sentenza: 21/02/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandro Rizzieri
Registro: RG 138 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Antonio Ferraioli
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