In assenza delle condizioni previste dall’art. 2358, commi 2 e seguenti, c.c., il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie resta pienamente operante: il finanziamento concesso dalla banca per la sottoscrizione o l’acquisto delle proprie azioni è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., e la nullità si estende, per collegamento negoziale, all’operazione unitariamente considerata, a prescindere dalla responsabilità degli amministratori che non abbiano chiesto l’autorizzazione assembleare. Non osta alla declaratoria di nullità l’argomento secondo cui essa pregiudicherebbe il patrimonio che la norma intende proteggere, poiché il pregiudizio discende dal finanziamento vietato e non dalla sanzione della sua illegittimità.
Le domande proposte contro la banca posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio restano procedibili davanti al giudice ordinario quando non siano idonee a incidere sulla formazione del passivo, come la domanda di mero accertamento della nullità [nella specie, appello della Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. rigettato, con conferma delle sentenze del Tribunale di Venezia].