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Corte d'appello di Venezia, 10 Agosto 2025, n. 2698/2025

Quota dell’accomandante trasmissibile agli eredi ex art. 2322 c.c.: valore con avviamento e interessi sui crediti di liquidazione

Corte d'appello di Venezia, 10 Agosto 2025, n. 2698/2025
Quota dell’accomandante trasmissibile agli eredi ex art. 2322 c.c.: valore con avviamento e interessi sui crediti di liquidazione

La trasmissibilità mortis causa della partecipazione del socio accomandante è regolata dall’art. 2322 c.c., norma speciale rispetto all’art. 2284 c.c.: diversamente dalle quote delle altre società di persone, la quota dell’accomandante cade in successione come quelle delle società di capitali, e gli eredi ne acquistano automaticamente lo status, anche in forza di un’apposita clausola statutaria di continuazione, poiché la responsabilità limitata e l’esclusione dall’amministrazione privano la sua posizione dell’intuitus personae, rilevando soltanto l’apporto di capitale.

Nella determinazione del valore della quota rileva, oltre al patrimonio sociale, l’avviamento, calcolabile in base al reddito medio atteso dell’azienda; il credito per la liquidazione della quota e quello per la distribuzione degli utili hanno natura di debiti di valuta, sui quali decorrono gli interessi al tasso legale dalle rispettive scadenze e, dalla domanda giudiziale, al tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. [nella specie, parziale riforma della sentenza che aveva liquidato la quota e gli utili spettanti agli eredi di un accomandante].

Data Sentenza: 10/08/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Guido Santoro
Registro: RG 518 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Antonio Ferraioli
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