La nomina del preposto di sede secondaria di società estera con ampi poteri di rappresentanza, in assenza di un patto sul compenso e di prova di accordi conclusi direttamente con il professionista, comporta il diritto a un compenso equo e adeguato alla funzione svolta, determinabile dal giudice in base alla retribuzione di mercato del dirigente di azienda del settore di riferimento, desunta anche dal CCNL applicabile, con detrazione delle somme già percepite; sono irrilevanti, nei confronti del preposto, intese sul compenso intervenute tra la società e terzi non portate a sua conoscenza.
Il preposto della sede secondaria, munito del generale potere di rappresentanza della branch e assimilabile all’institore, svolge compiti riconducibili alla figura del dirigente d’azienda in posizione apicale, e la sottoscrizione degli atti preparati da altri implica comunque un vaglio del loro contenuto e l’assunzione della relativa responsabilità verso i terzi. Il compenso equo va quindi parametrato alla retribuzione base del dirigente prevista dalla contrattazione collettiva del settore, richiamata ai sensi dell’art. 2070 c.c. quale mero criterio di quantificazione ai sensi dell’art. 36 Cost., e non ai parametri professionali del d.m. n. 140/2012, propri della gestione di patrimoni e aziende, con esclusione delle voci accessorie proprie del rapporto di lavoro subordinato, come t.f.r., tredicesima e festività, e con una decurtazione percentuale ove il preposto non abbia gestito il personale né partecipato alle trattative dei contratti che sottoscriveva; alla condanna sono tenute in solido la società estera e la sua sede secondaria.
La pretesa del preposto al compenso è regolata dalla legge applicabile alla rappresentanza volontaria ai sensi dell’art. 60 della l. n. 218/1995, e non dalla legge della società prevista dall’art. 25. È inammissibile la chiamata in garanzia del terzo che non sia accompagnata dall’espressa richiesta di differimento della prima udienza ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c.