La giusta causa di revoca del liquidatore non coincide necessariamente con l’inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ma può consistere anche in circostanze oggettive sopravvenute, non colpevoli, idonee a compromettere il rapporto fiduciario tra il soggetto incaricato e la società o i presupposti stessi della nomina. Integra un’ipotesi di giusta causa oggettiva [escludendo il diritto al risarcimento del danno ex art. 2487, comma 4, c.c.] il venire meno del gradimento del principale creditore sulla persona del liquidatore, qualora tale gradimento sia stato originariamente previsto da un accordo di ristrutturazione dei debiti recepito nella delibera di nomina e accettato dal professionista all’atto del conferimento dell’incarico. In tale fattispecie, il mutamento della titolarità del credito principale costituisce un fatto esterno idoneo a giustificare la sostituzione dell’organo di gestione per ragioni di coerenza con l’assetto di governance definito nell’accordo di ristrutturazione. Ai fini della legittimità della revoca, la sussistenza della giusta causa deve essere accompagnata dall’espressa indicazione della motivazione nella delibera assembleare, senza facoltà di integrazione postuma in sede giudiziale.