La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto non si estende, in difetto di espressa previsione, alle domande di risarcimento fondate su responsabilità precontrattuale da dolo incidente ex art. 1440 c.c. né a quelle di responsabilità extracontrattuale dell’amministratore verso il socio o il terzo danneggiato, poiché tali azioni non trovano nel contratto il titolo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.
L’azione risarcitoria per dolo incidente, avendo natura extracontrattuale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua riferibilità causale all’altrui condotta illecita. In materia di cessione di partecipazioni sociali, tale momento può coincidere con la stipula del preliminare o del definitivo, ove il socio alienante, anche per effetto dei poteri informativi e di controllo e dell’assistenza professionale ricevuta, fosse già in condizione di accertare il reale valore della partecipazione; ne consegue che la successiva domanda risarcitoria proposta oltre il quinquennio deve essere rigettata.