L’attività di liquidazione costituisce attività di impresa in senso proprio, sebbene con finalità più limitate rispetto a quella ordinaria, sicché l’esigenza di ripristino della corretta gestione dell’attività di impresa, alla quale è funzionalmente diretto l’istituto dell’art. 2409 c.c., è pienamente ravvisabile anche nella fase di liquidazione della società. Non ammettere il procedimento di controllo ex art. 2409 c.c. per le società in fase di liquidazione potrebbe rendere appetibile alla maggioranza la scelta di aprire la fase liquidatoria per coprire possibili atti di mala gestio compiuti dagli amministratori, frustrando le finalità proprie del sindacato giudiziario. Né l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. trova ostacolo nel disposto dell’art. 2487 ultimo comma c.c. in quanto la giusta causa di revoca non necessariamente coincide con il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità” potenzialmente dannose di cui all’art. 2409 c.c.