L’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l’esistenza sia del fumus boni iuris – cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione – sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. La carenza anche di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus, presupposto indefettibile per agire è la titolarità di un credito che, sia pur non ancora liquido o esigibile, sia quanto meno verosimile ed attuale. Non è legittimato a chiedere la cautela il soggetto che vanti una posizione creditoria meramente eventuale o ipotetica. Il periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta
Nell’ampia nozione di finanziamento rientra ogni volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.