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Avvocato presso il Foro di Venezia. Dottorando in Diritto dell'Economia presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.
Chi promuove l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del liquidatore deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore o del liquidatore inadempiente. Incombe, viceversa, sull’amministratore/liquidatore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.
[ Continua ]L’art. 3, co. 2, lett. c), del d.lgs. n 168/2003 contempla una nozione più ampia di patto parasociale di quella configurata dall’art. 2341 bis c.c., stabilendo che, al fine di radicare la competenza della sezione specializzata, rilevano anche i patti diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 bis c.c. e, quindi, anche quelli atipici.
La causa identifica lo scopo pratico del negozio, ovvero la sintesi degli interessi divisati dalle parti, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. L’accertamento della causa in concreto non può, dunque, prescindere dall'apprezzamento degli interessi che il contratto è destinato a realizzare, quali emergono dalle circostanze obiettive pregresse, coeve e successive alla sua conclusione. [ Continua ]Nell’ipotesi in cui la procedura agisca in giudizio ai sensi dell’art. 146 l.fall. la responsabilità fatta valere in giudizio in ragione dei medesimi fatti gestori deve reputarsi fondata sia sul titolo di responsabilità contrattuale, sia sul titolo di responsabilità extracontrattuale, esercitando il curatore contestualmente l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c.
[ Continua ]