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14 Novembre 2021

L’esercizio del diritto di recesso del socio ex art. 2473 c.c.

Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l'introduzione di un giudizio di accertamento con il mezzo dell'atto di citazione, dovendosi invero ritenere che il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., sia ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum. Deve essere considerata assimilabile ai fini dell’art. 2473 c.c. all'ipotesi di una società costituita a tempo indeterminato quella di una durata della società che ecceda la vita media di una persona, tenuto conto dell’età anagrafica di tutti i soci o anche di uno solo e, in particolare, di quello interessato al recesso (nella specie si trattava di una società con durata fissata al 2050). Nei suddetti casi, è consentita la libertà di recesso ad nutum con il solo onere del preavviso da parte del socio. Il diritto di recesso può essere disciplinato dall’atto costitutivo o dallo statuto ma questi ultimi non possono escluderlo né possono prevedere limitazioni allo stesso. La regolamentazione delle modalità e dei termini per l’esercizio del diritto di recesso è lasciata all’autonomia statutaria. Nel caso in cui lo statuto non preveda nulla sul punto, si può fare riferimento all’art. 2437 bis c.c., in base al quale il diritto di recesso può essere esercitato tramite raccomandata o altro mezzo di comunicazione che esprima la volontà del socio. [ Continua ]
19 Luglio 2022

Revoca di donazione di quote di S.r.l.

La presenza di atti offensivi o gravemente ingiuriosi rileva come causa di revoca della donazione di quote di S.r.l. ai sensi dell'art. 801 c.c. nel caso in cui l'offesa colpisca la sfera morale o spirituale del donante in maniera diretta ed esplicita ed esprima un senso di ingratitudine da parte del donatario tale da rendere oggettivamente grave e potenzialmente lesivo il contenuto della stessa nei confronti del donante. L’onere della prova circa la ricorrenza del comportamento gravemente ingiurioso, della sua consistenza oggettiva e soggettiva, grava, secondo le regole generali, su colui che agisce in revocazione. [ Continua ]