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Francesco Ilari

Francesco Ilari

Counsel presso van Berings

Per molti anni sono stato associate presso la sede Milanese di una boutique italiana, maturando una consistente esperienza nel contenzioso societrario. Attualmente sono responsabile del contenzioso presso la sede di Milano uno studio internazionale. Tratto principalmente cause di diritto societario e da responsabilità da prodotto.

11 Febbraio 2025

Improcedibilità ex art. 700 c.p.c. della domanda di cancellazione della società dal Registro delle Imprese

Il rimedio processuale tipico volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione di una società dal Registro delle Imprese è il procedimento regolato dall’articolo art. 2191 c.c., in forza del quale: “Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”. Orbene, dal momento che non può trovare applicazione in tutti i casi in cui l’ordinamento prevede un rimedio processuale “tipico” per ottenere il medesimo risultato, il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto detta domanda di cancellazione dell’iscrizione della società, è inammissibile per difetto del presupposto della residualità. [ Continua ]
31 Marzo 2025

Azione di responsabilità contro gli amministratori per aggravamento del dissesto e onere della prova

Nell'ambito dell'azione di responsabilità da “aggravamento del dissesto” contro gli amministratori, il Fallimento ha l’onere di individuare con chiarezza il momento in cui la società (poi fallita) avrebbe perso il capitale sociale, e dunque il momento in cui, a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., sorge in capo agli amministratori gli obblighi di cui agli articoli 2485 e 2486 c.c.. [ Continua ]
18 Novembre 2024

Natura della cauzione ex art. 2445 c.c. e tutela del creditore danneggiato dalla fusione

La cauzione imposta ai sensi dell’art. 2445 c.c. (richiamato dall’art. 2503 c.c.) ha un carattere lato sensu cautelare e strumentale, poiché è finalizzata a garantire il creditore dai danni che la fusione può provocargli, ma non rappresenta l’oggetto di un diritto al mantenimento che il creditore stesso può esercitare nei confronti delle società che l’hanno posta in essere. La responsabilità da fusione, che fonda il diritto al risarcimento ex art. 2504-quater c.c., non genera un obbligo di adempimento in luogo della società incorporata (nell’ipotesi che questa fosse debitrice), ma solo un obbligo di riparazione di quei danni direttamente provocati dalla fusione stessa, ossia limitato alla perdita di quella parte del credito divenuta irrealizzabile proprio a causa della incorporazione: è quindi necessario che il credito prima dell’operazione denunciata potesse essere soddisfatto, almeno in una determinata misura, e che dopo l’operazione non lo sia più, o lo sia in misura inferiore. [ Continua ]
14 Dicembre 2024

Abuso di pegno di partecipazioni sociali

L’abuso della cosa data in pegno previsto dall’art. 2793 c.c. rimanda alla violazione da parte del creditore garantito dell’obbligo di custodia della cosa e del divieto del suo uso con modalità eccedenti le esigenze della sua conservazione previste dagli articoli 2790 e 2792 c.c. che, ove l’oggetto del pegno sia la posizione giuridica complessa derivante dalla partecipazione sociale, si traducono nel divieto di esercizio delle prerogative del creditore pignoratizio in violazione dell’obbligo di conservazione del suo valore inteso come porzione corrispondente del patrimonio sociale. Se, quindi, l’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce un elemento “connaturale” al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dall’art. 2352 c.c. e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia, l’ eventualità del suo esercizio con finalità diverse da quella della conservazione del valore economico della partecipazione si connota di per sé, quale che sia la giustificazione addotta, come abuso del pegno rilevante ai sensi dell’art. 2793 c.c. [ Continua ]
14 Settembre 2024

Il socio tiranno. Simulazione relativa nella cessione di partecipazioni

La figura del socio tiranno costituisce una tipizzazione giurisprudenziale e dottrinale che si inserisce nella più generale categoria dell’abuso del diritto. Il socio tiranno utilizza, infatti, la personalità giuridica della (o delle) società da lui controllate come un mero schermo allo scopo di beneficiare impropriamente della responsabilità limitata, a fini diversi da quelli per cui è prevista dall’ordinamento e in danno dei creditori. A sua volta, la tutela accordata ai creditori della società danneggiati dall’abuso si ispira al modello della exceptio doli, negando al socio tiranno il beneficio della limitazione della responsabilità e disconoscendo l’esistenza dello schermo societario abusato. Il socio tiranno è tale quando si serva della struttura sociale come schermo al fine di gestire i propri affari con responsabilità patrimoniale limitata e allorché alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale. Più nel dettaglio, la figura del socio tiranno è riferita alla fattispecie in cui un socio non titolare dell’intero pacchetto di quote o di azioni, spesso occulto, gestisce o fa gestire la società di capitali come un proprio strumento, perseguendo finalità egoistiche e personali, abusando della distinta soggettività giuridica della società stessa, con conseguente disprezzo delle norme fondamentali del diritto societario e con confusione del patrimonio personale con il patrimonio della società tiranneggiata, dimostrando che la società è stata costituita o proseguita al solo scopo di frapporre tra sé e i terzi lo schermo di un soggetto di diritto per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire indebitamente del beneficio della responsabilità limitata. In tema di simulazione, la cosiddetta controdichiarazione costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Il contratto di cessione di quote di s.r.l. non soggiace tra le parti a particolari requisiti di forma, con la conseguenza che la prova della controdichiarazione non incontra, in via generale, limiti diversi e ulteriori da quelli inerenti alla prova testimoniale e per presunzioni ai sensi degli artt. 1417 e 2722 c.c. Peraltro, allorché la simulazione relativa riguardi un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c. [ Continua ]
11 Febbraio 2025

La ripartizione dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori per condotte distrattive

La domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno asseritamente causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta dalla (o nell’interesse della) società soggiace al regime della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell’attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento – incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l’allegazione dell’inadempimento ex adverso perpetrato, consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore dalla legge o dallo Statuto. Per cui l’onere di allegazione dell’inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati”, intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato. In ipotesi di co-amministrazione, ancorché con previsione di suddivisione degli specifici incombenti gestori, la mancanza di supervisione di un amministratore sull’altro, in assenza della prova di specifiche circostanze esimenti, non esonera il singolo amministratore, in quanto gravato dal dovere di agire informato sull’operato degli altri contitolari dell’ufficio, da responsabilità per omesso impedimento di fatti pregiudizievoli compiuti da altri amministratori operativi, noti, o di cui fosse esigibile la conoscenza. Al cospetto di una corresponsabilità solidale di più coamministratori rispetto al medesimo illecito, la società pretesa creditrice danneggiata è libera di esperire azione di responsabilità soltanto nei confronti di questo o dell’altro amministratore ex art. 1292 c.c. (ferme eventuali iniziative in regresso, nella specie, tuttavia, non esperite). Incombe sull’amministratore convenuto in responsabilità per aver commesso condotte distrattive, l’onere di fornire la prova liberatoria del suo adempimento, consistente nella dimostrazione della destinazione dei beni e della liquidità già presenti nel patrimonio e non rinvenuti dall’organo gestorio o liquidatorio subentrato all’estinzione di debiti sociali, comunque, a scopi coerenti con l’oggetto sociale e le finalità perseguite nell’esercizio dell’attività di impresa, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione potrà essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell’occultamento dei predetti beni. [ Continua ]
3 Maggio 2024

Inammissibilità della domanda di accertamento della legittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa

L’interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto e attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa. L’interesse ad agire che connota l’azione di accertamento presuppone, dunque, la violazione del diritto vantato dall’attore mediante la contestazione del convenuto che minando la certezza della sua esistenza arreca concreto pregiudizio al suo titolare. [ Continua ]
18 Novembre 2024

Violazione del principio di chiarezza e rilevabilità d’ufficio dei motivi di nullità della delibera di approvazione del bilancio

Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, i quali, dunque, pur essendo tratti dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, integrano precetti giuridicamente cogenti, alla cui violazione conseguono l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato; e ciò non soltanto laddove la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione sulla gestione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge impone siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte, dacché il principio di chiarezza, nella disciplina legale del bilancio di società, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non soltanto la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. E’ irrilevante - ai fini dell’illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il medesimo metodo di redazione del bilancio denunciato come contrario ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sia stato adottato in passato con l’acquiescenza, con il consenso o, sinanco, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio; né giova, in senso contrario, invocare il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta soltanto il divieto di adozione di metodi di rilevazione diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi. Il giudice, ove investito da un’azione di nullità di una delibera, ha (come previsto dall’art. 2379, comma 2, c.c., estensibile in via analogica anche alle impugnative di delibere di Srl) il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità della delibera impugnata, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte, per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e (artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c.), previa provocazione del contraddittorio tra le parti sulla diversa causa di nullità rilevata dal giudice, e di dichiarare (anche in appello), in dispositivo, la nullità della delibera stessa. [ Continua ]
26 Aprile 2024

Annullabilità della delibera assunta da un’assemblea non regolarmente costituita

La deliberazione dell’assemblea dei soci di s.r.l. costituisce un atto negoziale riferibile all’assemblea stessa ancorché questa sia riunita in difetto dei presupposti di legge o di statuto. L’irregolarità della costituzione dell’assemblea per violazione delle previsioni statutarie relative al quorum costitutivo determina l’annullabilità della deliberazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie tipiche di nullità delineate dall’art. 2479 ter, co. 3, c.c. Tale vizio deve, dunque, essere fatto valere dal socio entro il termine di decadenza previsto dall’art. 2479 ter, co. 1, c.c. [ Continua ]