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Francesco Carelli

Francesco Carelli

Avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Master cum laude in Crisi d'Impresa e Ristrutturazioni Aziendali presso l'Università degli studi di Bergamo - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di Pavia.

Onere della prova nell’esercizio dell’azione di responsabilità sociale

Nell'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'amministratore, l’onere di allegazione che incombe sull'attore assume connotati e pregnanza diverse a seconda della tipologia di addebito contestato, della natura della condotta e del danno lamentato. In particolare, qualora la condotta imputata all’amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha, infatti, l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento. [ Continua ]
26 Gennaio 2025

Azione di responsabilità nei confronti del revisore in caso di revisione volontaria

L'azione della società nei confronti di colui che è incaricato di svolgere attività di revisione volontaria (e non di revisione legale) dei conti deve essere qualificata in termini di azione risarcitoria per inadempimento contrattuale ex art. 1218, 1223 c.c. (nel caso di specie asseritamente costituente concausa dell’ illecita prosecuzione dell’attività di impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c.). Ne consegue che, in base all’azione contrattuale svolta, parte attrice deve: (i) provare il titolo della sua pretesa, individuando la fonte contrattuale delle obbligazioni in tesi inadempiute; (ii) allegare l’inadempimento alle obbligazioni come sopra individuate; (iii) provare il danno in tesi derivante dall’inadempimento ed il nesso causale tra esso inadempimento ed il danno. In materia di prescrizione, nell'attività di revisione volontaria non trovano applicazione né l’art. 2409 sexies ult. comma c.c. né l’art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010 – riguardanti solo la revisione legale – bensì, trattandosi di rapporto di ordine contrattuale ed originante azione contrattuale, rileva l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.. Il giudizio secondo equità – c.d. “sostitutiva” - è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 113 c.p.c.) e tra questi non rientrano le cause di responsabilità promosse da società commerciali verso revisori incaricati di svolgere attività di revisione volontaria limitata per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dei loro obblighi contrattuali. [ Continua ]

Diritto di ispezione del socio di s.r.l.: presupposti, modalità e limiti

Il diritto ispettivo del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta ex se al socio medesimo senza limiti, salvo solo l’abuso. Tale diritto comprende l’accesso, che deve avvenire in modo ordinato e in tempi congrui, previa anticipata indicazione da parte del richiedente di quali siano (anche per categorie) i documenti che si intendono esaminare (ciò per rendere ordinato l’esame, e senza che ciò vieti in sede ispettiva di esaminare ulteriori documenti collegati o pertinenti, sempre nel rispetto di principi di ordine) ed esclusa qualsiasi possibilità di autonoma esecuzione di estrazioni e copie da parte del socio o del suo delegato, mentre la società deve consegnare copie di quanto richiesto, previa soddisfazione di eventuali spese. I limiti imposti dall’abuso e che possono condurre a limitare l’accesso possono essere poi di due ordini: possono derivare dalla pretestuosità, espressa in particolare dalla indebita frammentazione o ingiustificata reiterazione delle richieste; possono venire dalle concrete modalità di accesso quando il socio travalichi i limiti dei suoi diritti; oppure dal fine lesivo e in particolare anticoncorrenziale del socio, ciò di cui devono però essere allegati indici seri. Pur se risulta che il socio abbia esercitato il suo diritto con modalità non ordinate, senza adeguata specifica preventiva indicazione dell’oggetto (il che si riflette sulla sua domanda), e, nel concreto, con abuso nella esecuzione autonoma di estrazioni e copie, altresì va negato che la società possa rifiutare tout court di soddisfare il suo diritto, se adeguatamente esercitato. [ Continua ]
30 Aprile 2025

Della responsabilità di amministratori e sindaci di s.p.a.

Ai fini della responsabilità individuale extracontrattuale degli amministratori ex art. 2395 c.c. non è sufficiente l’inadempimento contrattuale astrattamente imputabile alla società né una cattiva amministrazione del patrimonio sociale ma è richiesta la compresenza dei seguenti elementi: i) una condotta illecita dolosa o colposa ascrivibile al singolo amministratore; ii) un danno diretto al patrimonio del terzo; iii) il nesso eziologico tra la suddetta condotta ed il danno diretto sofferto. Non è sufficiente per integrare la fattispecie la presenza di carenze organizzative con riferimento ai presidi sulle situazioni di conflitto di interessi e di verifica del rispetto della normativa in materia di adeguatezza degli investimenti. Per configurare la responsabilità degli amministratori per danno diretto a terzi ex art. 2395 c.c., muovendo dall’inadempimento di obblighi organizzativi interni e rispetto a comportamenti che si prospettano in primis integranti inadempimenti contrattuali imputabili alla società amministrata [nel caso di specie investimenti negligenti e non avveduti], il terzo deve provare non solo che l’ assetto organizzativo ed amministrativo non era adeguato rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa finanziaria, ma anche e soprattutto, in modo preciso e puntuale: (i) quali sarebbero stati, ex ante ed evitando fuorvianti ricostruzioni ex post, gli specifici assetti adeguati rispetto all’impresa; (ii) che l’implementazione di tali adeguati assetti avrebbe evitato il prodursi dell’evento dannoso. Il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci, ai sensi dell'art. 2407 c.c., una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori. I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poichè si estendono a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali. Di modo che ad affermarne la responsabilità può ben esser sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza. Questo accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, poiché in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori (o dei liquidatori) pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni. Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore (o, come nella specie, del liquidatore); (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il nesso, in particolare, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato). Il sindaco non risponde, cioè, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato. Pertanto, l’assenza di una condotta illecita dolosa o colposa imputabile all’organo gestorio e foriera di danno diretto nei confronti del terzo ex art. 2395 c.c. conduce de plano ad escludere qualsivoglia responsabilità dell’organo di controllo per i medesimi addebiti. [ Continua ]

La responsabilità dell’organo amministrativo per i finanziamenti alla società controllata.

L'esecuzione di finanziamenti alle società controllate non è un'operazione sempre e comunque vietata all'amministratore della società controllante, mentre diventa un illecito gestorio laddove si tratti di erogazioni prive di giustificazione oppure contrarie a ragionevolezza e diligenza, come quando la destinataria del finanziamento presenti una situazione patrimoniale tale da indurre a dubitare della sua capacità di restituire le somme ricevute. Su tale giudizio è irrilevante che la provvista per detti finanziamenti sia stata fornita dallo stesso amministratore, in quanto una volta che le somme sono passate nella titolarità della società dovevano comunque essere gestite con criteri di ragionevolezza e diligenza. [ Continua ]
30 Luglio 2024

Perfezionamento della notifica e inammissibilità delle prove prodotte per la prima volta in appello

Il momento di perfezionamento per il destinatario della notificazione eseguita con le formalità dell’art. 140 c.p.c. è la data del ricevimento della raccomandata informativa e, in ogni caso, la data di decorrenza del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione; pertanto, in sostanza per la verifica dell’epoca di perfezionamento della notifica è necessario avere riguardo alla scadenza del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o alla data del ricevimento della stessa se anteriore. Fermo restando il fatto che, ai fini della valida ed effettiva conclusione del procedimento notificatorio, è sempre necessaria la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa, essendo anche il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario costruito come fattispecie a formazione progressiva ove l’effetto provvisorio di perfezionamento alla data della spedizione della raccomandata informativa si consolida con l’effettivo ricevimento della stessa. Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. In difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola, di ordine pubblico processuale, stabilita dall'art. 345, co. 3, c.p.c. [ Continua ]
29 Luglio 2024

Le irregolarità contabili non necessariamente creano un pregiudizio alla società

Sono privi di fondamento gli addebiti di responsabilità formulati nei confronti dell’amministratore convenuto nell'azione sociale di responsabilità, sotto il profilo della prospettazione del danno sofferto, in ragione delle presunte irregolarità contabili in misura pari alla somma di debiti intenzionalmente dissimulata e costituente un deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, in quanto il deterioramento della situazione patrimoniale non deriva dalle irregolarità contabili in sé ma dallo squilibrio finanziario eventualmente connesso all’ammontare del debito sommerso e la falsità della rappresentazione contabile, sicuramente pericolosa per i terzi creditori e fornitori dell’impresa o per i terzi acquirenti delle partecipazioni dei soci, posto che le irregolarità contabili non necessariamente creano un pregiudizio alla società. [ Continua ]
29 Luglio 2024

Querela di falso

È priva di fondamento la querela di falso proposta dalla società avverso una firma che il pubblico ufficiale non ha mai specificamente attribuito al suo legale rappresentante. La questione relativa alla mancata indicazione nella relata di notifica dell’identità e qualità della persona che ha ricevuto l’atto è estranea al giudizio di falso, potendo al più integrare una causa di nullità della notificazione, che è compito del giudice della causa di merito accertare. [ Continua ]
9 Settembre 2024

Azione di responsabilità verso i liquidatori e i soci di s.r.l.

Poiché ai sensi dell'art. 2495, co. 3, c.c., a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua estinzione, i soci possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori esclusivamente nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nulla sarà dovuto da loro anche se nel corso delle operazioni di liquidazione siano stati rimborsati agli stessi dei finanziamenti da loro effettuati in precedenza, a nulla rilevando che questi potessero avere natura postergata, giacché ciò che rileva ai fini della successione dei soci nei debiti della società a seguito dell’estinzione di quest’ultima è esclusivamente la percezione di somme all’esito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione. È negligente la condotta del liquidatore che, nel corso delle operazioni di liquidazione, rimborsa ai soci finanziamenti che devono considerarsi postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. in quanto effettuati  in un momento in cui vi era un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto e, comunque, quando la situazione finanziaria avrebbe consigliato un conferimento. Ai sensi dell’art. 2476, co. 8, c.c. nella s.r.l. i soci possono essere chiamati a rispondere in solido con gli amministratori per gli illeciti gestori compiuti da questi ultimi soltanto laddove i soci medesimi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi così come si prevede il concorso di responsabilità dei soci per gli illeciti gestori compiuti dai liquidatori, posto che a questi ultimi si applicano le stesse norme degli amministratori in punto di responsabilità (art. 2489, co. 2, c.c.). Tale responsabilità è, tuttavia, ricollegata all’approvazione o all’autorizzazione di singole operazioni contrarie ai doveri di diligenza compiute dall’amministratore o dal liquidatore, che chi agisce in giudizio ha l’onere di individuare e allegare specificamente. [ Continua ]