L’abuso di maggioranza costituisce, in diritto, un esercizio del diritto di voto in modo contrario alla buona fede, il che si ha quando il socio di maggioranza, che sempre ha diritto di votare nel proprio interesse, eserciti il voto allo scopo di ledere il socio di minoranza, oppure intenda avvantaggiarsi ingiustificatamente in danno del socio di minoranza. In questo contesto l’interesse sociale al risultato del voto così esercitato non costituisce elemento dirimente, ma piuttosto un rilevante elemento di riscontro, nel senso che talvolta l’interesse sociale in realtà resta neutro, oppure astrattamente sussiste comunque ma ciò non vieta di ravvisare un abuso [nel caso di specie, il Tribunale non ravvisa abuso di maggioranza in una delibera di aumento di capitale da offrire in opzione ai soci senza sovrapprezzo – in una situazione in cui la società necessitava di nuove risorse economiche, il socio di minoranza non aveva la disponibilità per sottoscrivere l’aumento e la differenza tra valore nominale e valore reale delle azioni non era particolarmente rilevante – precisando che non può affermarsi che la società “non abbia interesse” ad un aumento se esso non sia fatto con sovrapprezzo, in quanto per la società il solo dato rilevante è quello dell’ammontare di entrata patrimoniale, senza che si possa far coincidere il vantaggio per il socio che legittimamente sottoscriva l’aumento senza sovrapprezzo con il danno per la società ed i socio di minoranza].
L’aumento di capitale offerto in opzione ai soci non necessita, per legge, di imposizione di sovrapprezzo: il sovrapprezzo è, infatti, strumento che ha la principale funzione di non ledere i soci a beneficio di terzi investitori. Tuttavia, quando la differenza fra valore nominale e valore effettivo delle quote/azioni è molto rilevante, la mancata previsione di un sovrapprezzo, particolarmente nei casi di seria e nota difficoltà finanziaria del socio minoritario, può essere segno di volontà lesiva, rilevante ai fini dell’abuso di maggioranza.
Il dettato dell’art. 2479-bis, comma 1, c.c. va inteso nel senso letterale e, quindi, la convocazione è valida alla sola condizione che la raccomandata sia spedita nel termine di almeno otto giorni prima dell’adunanza, salva la prova, a cura del socio, della impossibilità di partecipare derivante da causa non a lui imputabile (Il Tribunale individua quale esempio di tale causa non imputabile al socio il caso di pervenimento della raccomandata in tempo non utile).
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