Ai sensi dell’art. 2367 c.c., quando il socio richieda la convocazione il Consiglio di amministrazione deve provvedere “senza ritardo” ad indire l’assemblea, fissando la data dell’adunanza nel tempo minimo necessario all’espletamento delle formalità statutarie previste per la sua convocazione. Il notevole e ingiustificato ritardo dell’organo amministrativo in prorogatio nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, richiesta dal socio, integra un’ipotesi di inerzia rilevante ai sensi dell’art. 2406, comma 1, c.c. (...), legittimando e rendendo doverosa l’iniziativa del Collegio sindacale. L’intervento dell’organo di controllo ex art. 2406 c.c. non altera l’equilibrio tra i poteri degli organi sociali, ma costituisce esercizio del potere autonomo previsto dalla legge per reagire all’inerzia o al ritardo dell’organo amministrativo.
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