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La contraffazione di un brevetto può causare al titolare dello stesso danni consistenti (con riferimento alla specifica componente del lucro cessante) nella perdita di profitti, perdita che a sua volta è dovuta alle mancate vendite di prodotti incorporanti il componente brevettato da parte del suo titolare. Tuttavia, ...
[ Continua ]Nell'ambito di tutela degli "altri segni distintivi" ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è idoneo ad assumere funzione individualizzante, compresa la forma esterna di un prodotto, se essa sia tale da indurre i consumatori a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. ...
[ Continua ]L'originalità e non banalità della forma di un prodotto (nella specie di prodotti dolciari), accresciuta dalla notevole e prolungata diffusione della stessa sul mercato, comporta l'acquisizione da parte della medesima di carattere distintivo del prodotto.
[ Continua ]Per l'individuazione del lucro cessante in relazione a fattispecie di commercializzazione di capi d'abbigliamento riportanti marchi oggetto di contraffazione, il criterio di calcolo basato sul numero dei capi di abbigliamento sequestrati presso le sedi dei convenuti, non appare corretto perché tali capi, non essendo stati commercializzati, non possono aver prodotto danno nei confronti dell’attrice.
[ Continua ]I brevetti devono essere interpretati alla luce dell'arte anteriore, essendo questa necessaria per capire l'ambito degli stessi, indipendentemente dalla valutazione sulla validità o meno dello stesso (non contestata nel giudizio in esame dalla parte resistente).
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