La responsabilità dell’amministratore di società ex art. 2476, co. 3, c.c. presuppone non solo l’inadempienza dell’amministratore agli obblighi gravanti a suo carico, ma anche, per l’effetto di tali omissioni e condotte di
mala gestio, che si siano prodotti danni al patrimonio della società.
In tale contesto, nel caso in cui non vi sia riscontro di danni al patrimonio sociale
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