Con riferimento al contratto di licenza d'uso del marchio, l’art. 23, comma 2, c.p.i., prevede espressamente che il marchio possa essere oggetto di licenza. Tale disposizione non prescrive, tuttavia, una forma a pena di nullità per tale tipo di contratto, il quale è, quindi, un contratto a forma libera, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam. Il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme è può essere stipulato tanto verbalmente, quanto per facta concludentia. Si tratta, pertanto, di un contratto che ben potrebbe essere concluso per comportamenti concludenti, i quali devono essere intesi come comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una determinata proposta: tale contegno costituisce una manifestazione tacita del consenso da parte dell'accettante. Per “facta concludentia” deve intendersi un comportamento di per sé non dichiarativo della volontà del soggetto, ma alla luce delle circostanze d'insieme, idoneo a manifestarla in modo univoco e sicuro.
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