Autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione
L’opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 c.c. consiste, secondo la maggioritaria e preferibile ricostruzione giurisprudenziale, in un giudizio contenzioso, assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole dell’operazione rispetto alla posizione dei creditori degli enti coinvolti i cui crediti siano anteriori alla iscrizione del progetto di fusione.
L’introduzione dell’opposizione comporta di per sé effetti sospensivi ex lege della efficacia di tale delibera, effetti sospensivi a loro volta rimovibili tramite la specifica autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione la cui richiesta da parte delle società interessate alla fusione dà luogo a un procedimento cautelare in corso di causa c.d. a parti invertite, nell’ambito del quale va sommariamente apprezzata la fondatezza delle ragioni di opposizione al fine di disporre o meno l’autorizzazione.
L’autorizzazione non può essere disposta con efficacia immediata, ma solo con efficacia subordinata allo spirare del termine per la proposizione di reclamo ex art.669terdecies cpc avverso il provvedimento di prime cure e, ove tale reclamo sia presentato, con efficacia subordinata alla conferma del provvedimento da parte del Tribunale in sede di reclamo.