Azione cautelare di accertamento negativo di contraffazione brevettuale in materia farmaceutica
E’ ammissibile la proposizione in via cautelare di un ricorso per accertamento negativo di contraffazione, volto ad eliminare un’obbiettiva situazione di incertezza che incombe su di un imprenditore la cui libertà d’iniziativa economica appare condizionata dalle pretese, contestazioni o iniziative poste in essere da un concorrente che opponga all’attività del primo l’esistenza di privative brevettuali in ipotesi violate o violabili dalla presenza sul mercato di un prodotto del concorrente. Al fine di legittimare tale proposizione debbono ricorrere i presupposti della tutela giurisdizionale cautelare – fumus boni iuris e periculum in mora – quest’ultimo soprattutto inteso come pericolo di sussistenza di un effettivo pregiudizio irreparabile che si verifichi medio tempore l’esito della tutela ordinaria, elemento che, nell’ipotesi di azione cautelare di accertamento “negativo” di contraffazione non può semplicemente identificarsi con la stato di incertezza obiettiva che è condizione per promuovere l’azione cautelare negatoria, ma va fondato sulla valutazione delle circostanze del caso concreto, non potendosi affermare, in proposito, principi generali ed astratti validi, id est, per tutte le ipotesi controverse. L’instaurarsi di una causa di merito di accertamento positivo di contraffazione, se – da un lato – conferma e legittima la sussistenza dell’interesse ad agire in sede cautelare per accertamento negativo di contraffazione, dall’altro non interferisce con l’esistenza o meno del requisito del periculum in mora, atteso che tale elemento deve sussistere in relazione a circostanze e condotte che si svolgono fuori dal processo e che attengono alla sussistenza di impedimenti o condizionamenti della libertà imprenditoriale, che esigono una tutela sia pure in via sommaria (comportamenti o atti da parte di un concorrente che contestino la liceità della commercializzazione di un dato prodotto, la cui rilevanza e/o intensità possano indurre la parte ricorrente a interrompere o differire i suoi programmi di immissione del prodotto in commercio, a limitare la diffusione della distribuzione del prodotto stesso interrompendo i contatti necessari per organizzare la distribuzione in altri mercati o zone territoriali oppure nel caso in cui dette iniziative siano idonee a produrre effetti negativi sul mercato o sullo sviluppo della distribuzione del prodotto stesso: ad es. diffide rivolte a distributori o rivenditori; diffusione di messaggi che denuncino la pretesa contraffazione ecc.). Nel caso che vengano instaurate più cause di merito per i medesimi fatti di contraffazione, ai fini della invocata tutela cautelare negatoria non può considerarsi rivelatrice del requisito del periculum in mora “l’esigenza deflattiva del contenzioso”, atteso che tale esigenza trova composizione nello specifico strumento processuale della “declaratoria di continenza”, ai sensi dell’art.39 c.p.c..