Azione di annullamento promossa dal consigliere di amministrazione avverso la delibera assembleare che autorizza l’azione di responsabilità sociale
Devono considerarsi vizi che possono determinare solo ipotesi di mera annullabilità quelli attinenti alle pretesamente illecite modalità procedimentali in cui la volontà dei soci si sarebbe formata prima e durante la riunione assembleare, se non si possono sussumere nel ristretto e tassativo novero di cui all’art. 2379 c.c.
L’art. 2377, comma 2 c.c., riserva il potere di impugnazione delle delibere assembleari a coloro che sono soci ovvero organi al momento dell’adozione della delibera stessa e non può essere pertanto riconosciuto all’amministratore che non ricopre la carica alla data di adozione della delibera, salvo il solo caso in cui la controversia abbia ad oggetto l’illegittimità della delibera di revoca dal suo incarico.