Azione di contraffazione di marchio in sede cautelare e legittimazione ad agire del licenziatario esclusivo
La legittimazione ad agire in contraffazione spetta in via autonoma al licenziatario esclusivo; egli è infatti portatore di un proprio autonomo interesse a poter godere pienamente, nell’ambito della licenza, della percezione dei profitti che derivano dalla sua posizione di vantaggio concorrenziale, eventualmente anche contro il licenziante.
La licenza di marchio, negozio a forma libera, ben può essere concessa verbalmente o in via implicita: e la relativa prova può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni o sulla base di indici presuntivi, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso.
L’onere di provare che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale sono stati introdotti nel Mercato Comune dal titolare o con il suo consenso grava su colui che solleva tale eccezione, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. e, dunque, al preteso contraffattore.
L’attività illecita (consistente nell’usurpazione o nella contraffazione di un marchio mediante l’uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall’imprenditore concorrente) può essere dedotta sia a fondamento di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, sia, congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)