Azione di responsabilità civile da parte del curatore del fallimento in s.r.l. nei confronti dell’amministratore di fatto
La corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto, di cui all’art. 2639 c.c., richiede l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, che si verifica quando le funzioni gestorie siano svolte con sistematicità sintomatica dell’assunzione di quelle funzioni. Lo svolgimento di funzione tipiche dell’amministratore di fatto non presuppone uno svuotamento/depotenziamento costante del ruolo dell’amministratore di diritto, ben potendo l’amministrazione essere affidata a più persone.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Tale azione rientra tra quelle che l’art. 50 bis c.p.c. riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale e, precisamente, nell’ipotesi prevista sia dal n. 3) che dal n. 5) del citato articolo.
Gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni da inadempimento non possono farsi decorrere dal momento dell’inadempimento, bensì dal giorno della costituzione in mora che, in mancanza di altro atto idoneo, coincide con quello della domanda giudiziale. L’ipotesi di mora automatica prevista dall’art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c., ossia il debito derivante da “fatto illecito”, riguarda esclusivamente l’illecito extracontrattuale e non anche quello contrattuale.
18 novembre 2020