Azione di responsabilità contro gli amministratori e violazione dei doveri di lealtà e diligenza
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di un società, l’attore che agisce in giudizio per far valere ex art. 2476 c.c. la responsabilità di costoro, non può limitarsi ad invocare genericamente il compimento da parte degli stessi di atti di mala gestio, ma è tenuto ad allegare le condotte presupposto della responsabilità e a provare la violazione da parte degli amministratori dei doveri ad essi imposti dalla legge e/o dell’atto costitutivo della società, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione e il danno verificatosi. Qualora i comportamenti degli amministratori non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto ma siano violativi dei doveri generali di lealtà e diligenza, l’attore ha altresì l’onere di fornire la prova di quegli elementi di contesto che dimostrino che la condotta dell’amministratore ne costituisca l’inadempimento.
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Filippo d'Amore
Avvocato in Bergamo e cultore di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Bergamo(continua)