Azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l. esercitata dal curatore fallimentare e giudicato penale, prova dell’indebita sottrazione di denaro dalle casse sociali, clausole statutarie sui compensi degli amministratori e conflitto d’interessi
Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e 146, co. 2, lett. a, l.fall. avverso gli amministratori della società fallita, il giudicato di cui alla sentenza definitiva di assoluzione non può produrre i suoi effetti nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p..
Nell’ipotesi di responsabilità per danni derivanti da sottrazione ingiustificata di denaro dalle casse sociali e dal mancato ottemperamento di obblighi di carattere fiscale – che ha natura contrattuale ex art. 1218 c.c. – il convenuto amministratore ha l’onere di giustificare le precise irregolarità contabili addebitategli in relazione al maneggio della liquidità sociale, provando che tali utilizzi del denaro affidatogli siano stati autorizzati ovvero siano comunque andati a spesare costi della società.
Quando nello statuto della società danneggiata siano formalmente previsti, da un lato, (i) il diritto degli amministratori al «rimborso delle spese» sostenute «in ragione del loro ufficio» (e quindi non “durante o in occasione” dell’espletamento delle funzioni gestorie) e, dall’altro lato, (ii) la possibilità per l’assemblea di riconoscere agli amministratori «anche un emolumento», non sussiste responsabilità dell’amministratore per aver esso beneficiato di un rimborso spese riconosciuto dall’assemblea a fronte di spese reali, causalmente collegate all’incarico gestorio ed effettivamente sostenute; diversamente, sarà responsabile per aver fatturato importi non solo avulsi da qualsiasi specifica rendicontazione e consuntivazione di spesa, ma privi di documentato aggancio con reali voci di costo.
Nel caso in cui l’amministratore unico abbia provveduto in nome e per conto della società a stipulare con se stesso in qualità di terzo un contratto di prestazione d’opera a favore della prima, il contratto medesimo in assenza di autorizzazione assembleare sarà annullabile ex artt. 1395 e 2475-ter c.c.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)