Azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata esercitata dal curatore del fallimento
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Rientra nella legittimazione del Curatore l’azione tesa all’accertamento di un danno cagionato al patrimonio sociale, con conseguenti riflessi sulle posizioni creditorie dei terzi.
Sull’attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), anche solo mediante allegazione, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria quali il nesso di causalità e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
I doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati. In parte risultano puntualmente specificati e s’identificano in ben determinati comportamenti: quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza, e via elencando. Ma, per il resto, si tratta di doveri il cui preciso contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in quanto essi derivano dall’essere l’amministratore preposto all’impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa. Ne discende che anche le conseguenze dannose, per la società e per i suoi creditori, che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l’obbligo di volta in volta violato dall’amministratore. Tra detti doveri rientrano l’obbligo generale di corretta e diligente gestione e amministrazione della società e gli obblighi specifici di verificare la corretta formazione e conservazione del capitale sociale e monitorare la situazione patrimoniale della società, al fine di rispettare gli adempimenti previsti in caso di perdite rilevanti (art. 2482-bis e ter c.c.) o del verificarsi di una causa di scioglimento della società con i conseguenti doveri derivati.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Bocchi
Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di...(continua)