Azione di responsabilità del curatore e indicazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare
Il danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste in linea teorica nell’aggravamento della perdita netta ovvero in quell’erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell’attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell’integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto; e non invece nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, differenza che attiene a due grandezze che non sono riconducibili alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stesso passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo l’attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore.
Il curatore è legittimato ad esperire l’azione dei creditori sociali anche con riferimento alla s.r.l. dovendo ammettersi in via analogica la sussistenza anche per i creditori di srl del diritto di agire contro gli amministratori per ripristinare la garanzia patrimoniale eventualmente compromessa da condotte negligenti o dolose dei primi.
Un giudizio di responsabilità può essere promosso per ottenere riscontro di ciò che si afferma e non a scopo esplorativo, per verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti fonte di responsabilità (nella specie il curatore veniva condannato per temerarietà della lite).
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)