Azione di responsabilità del curatore fallimentare e opponibilità al fallimento delle rinunce e transazioni
La domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore verso la società (art. 2393 c.c.) introdotta dal Fallimento con l’atto di citazione può essere modificata in accertamento della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) nell’ambito della prima memoria ex 183 c.p.c.. La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., infatti, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Nelle s.r.l. è ammissibile l’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, dovendosi applicare analogicamente l’art. 2394 c.c. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c., inserito dall’art. 378, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14].
Gli atti di mala gestione che siano stati oggetto di una rinuncia o transazione ex art. 2393, co. 5, c.c. non possono fondare neanche l’azione di responsabilità dei creditori ex art. 2394 là dove la rinuncia o transazione non sia stata precedentemente oggetto di un’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2394, ult. co.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)