Azione di responsabilità del fallimento contro l’amministratore di fatto di S.p.a. e mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale.
La mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c. si possano ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli riportati nella memoria istruttoria dell’attore.
Si configura quale amministratore di fatto la persona che benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (Cfr. Cass. n. 4045/2016).
Sono indici presuntivi dell’assunzione del ruolo di amministratore di fatto, oltre al rapporto di parentela con gli amministratori nominati, la spendita della qualità di rappresentante legale della società o comunque di titolare della stessa nei rapporti con i fornitori e dipendenti relativi all’operatività dell’ente, la riferibilità al soggetto in questione delle disposizioni di pagamento bancarie, senza che risulti altro titolo per la costante ingerenza nella gestione sociale.
A fronte dell’allegazione dell’attore di inadempimento, il convenuto rimanendo contumace non ha assolto l’onere probatorio gravante sul medesimo, va quindi ritenuto responsabile per gli inadempimenti ai doveri gestori addebitatigli dall’attore e condannato al risarcimento del danno, conformemente al consolidato e condivisibile orientamento della Cassazione in tema di azione contrattuale (Cass. S.U. n. 13533/2001), orientamento richiamato anche in tema di azione ex art. 146 L.F. (Cass. n. 9100/2015) e da applicarsi anche nel caso di azione di responsabilità svolta nei confronti dell’amministratore di fatto, posta l’equiparazione di costui – quanto all’assunzione di obblighi verso la società e quanto alla conseguente responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale – alla figura dell’amministratore nominato dall’assemblea (Cass. n. 1925/1999).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)