Azione di responsabilità del socio di s.r.l.: legittimazione concorrente della società
L’art. 2476 comma terzo c.c., nella parte in cui prevede che l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio – il quale può anche chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi – va letto nel senso di riconoscere la legittimazione concorrente della società: solo quest’ultima, infatti, è titolare del diritto al risarcimento del danno da essa stessa subito. Diversa opzione interpretativa si configurerebbe come costituzionalmente illegittima, in quanto priverebbe il soggetto titolare del diritto della possibilità di agire in giudizio per farlo valere.
Il socio fa quindi valere in nome proprio un diritto della società – ossia il diritto “sostanziale” alla reintegrazione del patrimonio sociale depauperato – tanto che quest’ultima deve comunque essere evocata in giudizio quale litisconsorte necessario.
La validità ed efficacia dell’iniziativa giudiziaria del legale rappresentante deve ritenersi presunta, come avviene per la generalità dei giudizi intentati negli enti societari, laddove non è certamente oggetto della verifica officiosa del giudice la coerenza dell’iniziativa del rappresentante medesimo ad una specifica determinazione dell’organo amministrativo (o, come nel caso di specie, in cui l’azione fosse stata informalmente autorizzata dai soci).
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Pietro Acerbi
Avvocato del Foro di Milano, Master in Diritto societario presso Il Sole 24 ore - Milano, autore di diverse pubblicazioni in ambito giuridico (tra cui il Manuale delle società di capitali e cooperative - Dike...(continua)