Azione di responsabilità e legittimazione del curatore fallimentare
Il curatore è legittimato ad esercitare l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (in materia di s.p.a.) ed ex art. 2476, comma 6, c.c. (in materia di s.r.l.). A seguito della chiusura del fallimento, detta legittimazione ad agire spetta al singolo creditore, non competendo più, quale azione di massa, al fallimento stesso.