21 Dicembre 2020

Azione di responsabilità ed efficacia probatoria della sentenza ex art. 444 c.p.p.

Il mero richiamo ai capi di imputazione elaborati nell’ambito del processo penale per bancarotta fraudolenta conclusosi con la condanna dei convenuti in applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non è sufficiente ai fini dell’espletamento dell’onere probatorio posto in capo alla curatela attrice nel giudizio di responsabilità dell’amministratore di fatto e del socio “gestore” di s.r.l. per i danni cagionati alla società e ai creditori. Infatti, poiché la sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, ai sensi dell’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza.

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Clara De Chirico

Clara De Chirico

Dottoranda

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trento, con tesi in diritto commerciale in materia di remunerazione gestoria nelle S.p.A. Attualmente svolgo un dottorato in cotutela di tesi presso l'Università di...(continua)

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