Azione di responsabilità esercitata dal commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria. Assicurazione della responsabilità civile degli amministratori e legittimità della clausola “claim made”
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento – o dal commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria – ha carattere unitario e inscindibile, risultando frutto della confluenza in unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli articoli 2393 3 2394 c.c..
La mancata osservanza da parte degli amministratori delle disposizioni di cui all’art. 2482 ter c.c. e, in caso di protrarsi della situazione, di cui agli artt. 2484 e 2495 c.c. può comportare che gli stessi siano chiamati a rispondere del danno causato dalla violazione delle disposizioni richiamate in misura corrispondente all’incremento del deficit patrimoniale della società verificatosi nel periodo in cui la gestione dell’attività sociale è illegittimamente proseguite.
È legittima la clausola apposta in un contratto di assicurazione che disponga una limitazione temporale di operatività del contratto stesso (c.d. clausola “a richiesta fatta” o “claim made”) che escluda l’obbligazione dell’assicuratore con riguardo a sinistri che, ancorché verificatisi nel periodo di vigenza del contratto, non abbiano dato luogo ad alcuna richiesta nei confronti dell’assicurato prima della scadenza dell’efficacia del contratto stesso. Una tale previsione, infatti, non contrasta con la inderogabilità delle previsioni di legge richiamate dall’art. 1932 c.c., che si riferisce esclusivamente ai commi 3 e 4 dell’art. 1917 c.c., anche se, essendo riconducibile nell’ambito delle clausole vessatorie, deve essere approvata per iscritto.