Azione di responsabilità esercitata dal curatore e prescrizione
Ai fini della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori trova applicazione il periodo di sospensione previsto dall’art. 2941 n. 7.
La prescrizione dell’azione di responsabilità attivata dai creditori inizia a decorrere nel momento in cui si manifesta l’insufficienza patrimoniale.
Le lettere di messa in mora inviate dal curatore agli ex amministratori della società hanno effetti interruttivi della prescrizione.
L’amministratore, in presenza di un deficit patrimoniale non risolto neanche dagli apporti finanziari dei soci, ha il preciso obbligo di gestire la società con criteri non di continuità aziendale, ma al solo fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale, in ossequio al disposto dagli articoli 2484 e 2486 c.c. Tale obbligo non viene meno neanche in presenza di un patto parasociale contenente l’impegno di alcuni ex soci di ripianare le perdite, posto che questo non è opponibile alla società, ma rileva solo nei rapporti fra paciscenti.
In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa caratterizzata da innumerevoli nuove operazioni e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante il criterio (presuntivo ed equitativo) della c.d. differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa); il danno in termini di “perdita incrementale netta”, infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della ritardata liquidazione. Alle somme così calcolate, tuttavia, deve essere operata una riduzione, non potendosi porre a carico degli amministratori le spese che comunque la società avrebbe sostenuto qualora fosse stata posta tempestivamente in liquidazione e che può essere ricavata in via equitativa.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)