Azione risarcitoria esercitata dal curatore contro la banca per concorso in mala gestio con gli amministratori
L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società, in concorso con gli amministratori, non è riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, bensì nell’ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria. L’esperimento del procedimento di mediazione non è, quindi, condizione di procedibilità dell’azione nei confronti della banca.
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti della banca, l’azione di risarcimento dei danni causati ai creditori sociali dalla abusiva concessione di credito alla società debitrice ormai decotta. La legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori sociali, infatti, è limitata alle azioni di massa, finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai beneficiari del loro esito positivo.
Il curatore fallimentare è invece legittimato ad agire nei confronti della banca – quale terzo responsabile in solido con gli amministratori della società – per il danno cagionato alla società fallita in concorso con gli amministratori nel compimento dei reati di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (Art. 218 l.fall.) e/o di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.). La concessione di finanziamento da parte della banca, ove avventata o, comunque, imprudente, se concorre con una parimenti avventata o imprudente richiesta di credito da parte degli amministratori della società ormai decotta, può, in astratto, contribuire al differimento dell’emersione del dissesto e, quindi, al suo aggravamento prima della dichiarazione del suo fallimento. Non vi è necessità di esperire, simultaneamente, l’azione, nel medesimo processo, nei confronti degli amministratori.
In un giudizio promosso per sentir dichiarare la responsabilità della banca finanziatrice per avere, in concorso con gli amministratori della società, aggravato il dissesto, non è sufficiente evidenziare le anomalie e gli artifici contabili che avevano dissimulato la perdita di continuità aziendale, ma è indispensabile individuare in modo chiaro e preciso le operazioni non conservative successivamente poste in essere dagli amministratori ed il cui compimento sia stato, di fatto, consentito o agevolato dalla erogazione imprudente di credito da parte della banca convenuta.