Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare

L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Ai fini della responsabilità di amministratori e sindaci ex art. 146 l. fall. è necessario che la parte attrice alleghi in maniera puntuale la condotta lesiva, il nesso di causalità e la relativa voce di danno.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Maurizio Fusco

Maurizio Fusco

Avvocato dal 2013, é Notaio in Subiaco. Ha conseguito con laude la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università Luiss Guido Carli di Roma, con specializzazione in diritto dell’impresa. Dal 2006 al 2015...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code