9 Ottobre 2013

Azione di responsabilità esperita dal curatore fallimentare nei confronti di amministratori di s.r.l. fallita

Sebbene in seguito alla riforma societaria del 2003 l’art. 2476 c.c. non contenga alcun richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di responsabilità di amministratori di s.p.a., resta ferma la legittimazione del curatore di s.r.l. fallita all’esercizio delle predette azioni ai sensi dell’art. 146  l.f., in quanto per tale disposizione, riformata con D.Lgs. 5/2006, e cioè successivamente alla riforma del diritto societario, il curatore è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società e se si opinasse diversamente si verificherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori di una s.r.l. e quelli di una s.p.a.

Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l’azione di responsabilità verso l’ex amministratore imputato di mala gestio, il mancato rinvenimento della contabilità d’impresa non comporta in modo automatico che l’ex amministratore risponda della differenza tra l’attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l’indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l’intero sbilancio patrimoniale.

 

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