Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. contro amministratori e sindaci di s.r.l. per dolosa rappresentazione di un capitale fittizio con successiva assunzione di obbligazioni e per stipula di atto di cessione di quote a condizioni irragionevoli. Responsabilità degli amministratori non operativi.
E’ tenuto a risarcire il danno l’amministratore delegato di S.r.l. che in un’operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza della società amministrata abbia sottoscritto delle clausole palesemente valutabili ex ante come irragionevoli, in quanto contrarie al generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell’attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo. (Nella specie si trattava di clausole volte a riconoscere all’acquirente il pagamento differito e l’equiparazione a quietanza del mancato proponimento dell’azione di adempimento da parte della cedente entro un determinato termine ristretto, a fronte della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria, della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito e delle condizioni patrimoniali della cessionaria).
Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori non operativi, questi ultimi “rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell’art. 2381 c. c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto all’ultimo comma dell’art. 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull’avviso gli amministratori alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato” (Cfr. Cass. n. 17441/2016). Sicché, in definitiva, in assenza di “segnali d’allarme” specifici non incombe sugli amministratori non operativi alcun obbligo di acquisire ulteriori informazioni, né tantomeno alcun obbligo di generale vigilanza sulla condotta dell’amministratore operativo.
E’ senz’altro negligente rispetto ai doveri di specifica vigilanza propri dei sindaci ex art. 2403 c.c. (norma richiamata espressamente anche in materia di s.r.l. dall’art. 2477 c.c.) la condotta dei sindaci di s.r.l. che hanno omesso di verificare un atto di cessione di quote di rilevante valore perché non fisicamente presente nella sede sociale e quindi non esibito.
In ogni caso, per la sussistenza della responsabilità dei sindaci, ai sensi dell’art. 2407, co. 2, c.c., è necessario verificare il nesso causale tra la condotta negligente in senso omissivo dei sindaci e il permanere del pregiudizio direttamente causato dalla condotta dell’organo gestorio.
La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pure se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi. (Cfr. Cass. n. 26374/2014)
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)