Azione di responsabilità: legittimazione attiva del curatore fallimentare, eccezione di prescrizione e decorso del termine
Anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma societaria il curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata è legittimato a esercitare, oltre che l’azione sociale di responsabilità, anche l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti di amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali può essere esercitata quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti.
Il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949, comma 2, c.c. decorre dal momento di manifestazione dell’insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile come tale dai creditori. Tale momento non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, ma l’onere probatorio relativo alla dimostrazione di tale evenienza grava su chi eccepisce la prescrizione e può essere ritenuto assolto a mezzo della dimostrazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, l’esistenza di bilanci fortemente passivi o l’assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata.