Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del creditore sociale: l’onere della prova
Il creditore di s.r.l. che subisce un danno dalla condotta dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni può accedere, alternativamente: (i) all’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 6, c.c. per il danno direttamente subito da condotta dolosa o colposa dell’amministratore (disciplina omogenea a quella dettata per le s.p.a. dall’art.2395 c.c.); o (ii) alla disciplina di cui all’art.2394 c.c., per il danno indirettamente subito dal depauperamento del patrimonio sociale, disciplina quest’ultima dettata per le s.p.a., ma applicabile anche alle s.r.l. per un costante orientamento del Tribunale di Milano (es. Trib. Milano 7/2/2013, proc. RG n.55587/2011). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c., inserito dall’art. 378, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
In entrambi i casi, è onere di colui che agisce in responsabilità nei confronti dell’amministratore (il terzo o il creditore) l’allegazione e la dimostrazione del danno subito, nonchè dello specifico nesso causale tra le condotte inadempienti dell’amministratore e il danno.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)