Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l.
Il socio di s.r.l. che ai sensi dell’art. 2476 c.c. agisce per far ottenere alla società il risarcimento del danno patito deve essere considerato sostituto processuale.
Sebbene la legge non preveda espressamente che nel caso di azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. debba essere chiamata in giudizio la società, la prevalente giurisprudenza ritiene che, nei casi in cui l’azione sia promossa da un soggetto investito di legittimazione straordinaria, debba considerarsi litisconsorte necessario anche il vero soggetto titolare del diritto dedotto in giudizio (nella specie, dato atto che la società litisconsorte era in liquidazione, si riteneva non necessaria la nomina di un curatore speciale e si procedeva quindi a chiamare in giudizio la società in persona del liquidatore).
L’amministratore è tenuto a rispondere non già di qualsiasi danno arrecato alla società, ma solamente di quel danno che sia accompagnato da dolo e, comunque dall’intento di trarre un vantaggio economico da un’operazione per la società pregiudizievole (nel caso di specie si è ritenuto che la stipulazione a cura dell’amministratore di un contratto di locazione di un immobile, in seguito mai utilizzato, non provava la volontà del medesimo amministratore di trarre un qualche profitto da un’operazione economica poi rivelatasi svantaggiosa, considerato anche che, successivamente, la ditta individuale costituita dallo stesso amministratore aveva occupato quei medesimi locali solo dopo aver concluso un nuovo e diverso contratto di locazione).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)