5 Luglio 2016

Azione di responsabilità sociale verso amministratore di società cooperativa e autonomia dei rapporti lavoristici e associativi in capo al socio

Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l’automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi  pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.

Il socio che svolga azione di responsabilità sociale nei confronti dell’amministratore è onerato di provare la mala gestio del convenuto e il verificarsi di un danno causalmente collegato a tale condotta, con la precisazione che se un elemento essenziale della fattispecie di mala gestio è negativo (es. mancato transito di una somma in cassa; mancata contabilizzazione di un’operazione economica), l’onere probatorio è assolto mediante la mera allegazione circostanziata del fatto, mentre incombe sul convenuto in responsabilità l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto positivo esimente (es. versamento in cassa della somma, l’annotazione contabile dell’avvenuto pagamento).

Nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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