Azione di responsabilità verso capogruppo fallita. Litisconsorzio facoltativo tra amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità
L’eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali.
L’azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi tra i medesimi un’ipotesi di obbligazione solidale passiva in cui non sorge un rapporto unico e inscindibile tra i debitori.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)