Azione di responsabilità verso gli amministratori nella società in accomandita semplice
Nelle società di persone la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio degli amministratori compete esclusivamente alla società, quale titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, nonché centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell’impresa collettiva. Va parimenti escluso, perché disposizione di carattere eccezionale, che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto dell’art. 2476, III co., c.c. che, con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, contempla la legittimazione di ciascun socio all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.
La responsabilità degli amministratori della società non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Sicchè, il danno che l’amministratore responsabile è tenuto a risarcire è quello causalmente riconducibile in via immediata e diretta alla sua condotta colposa o dolosa, ed entro tale limite comprende, secondo i principi generali, sia il danno emergente sia il lucro cessante.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)