Azione di risarcimento del danno esperita dal singolo socio contro il liquidatore
Il discrimine tra l’azione individuale di responsabilitĂ ex art. 2476, comma 6 c.c. e l’azione sociale ex art. 2476, comma 1 c.c. è dato dall’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio. Mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto di riflesso sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della societĂ . Il danno arrecato al patrimonio sociale, infatti, colpisce i soci sempre indirettamente, poichĂ© essi vedono solo di riflesso pregiudicato il loro diritto sugli utili e diminuito il valore della propria quota di partecipazione.
Il socio, che agisca in giudizio per far valere la responsabilità diretta del liquidatore, ha l’onere di provare non solo la condotta dolosa o colposa di quest’ultimo ma anche il nesso di causalità tra la sua attività gestoria e il pregiudizio causato al socio, quindi, l’esistenza di un danno diretto che non può consistere nel mero riflesso di quello subito dal patrimonio sociale.
Il danno diretto lamentato dall’attore non può consistere né nella mancata distribuzione di utili poiché questi ultimi, prima della distribuzione, appartengono esclusivamente alla società , né nella svalutazione della relativa quota di partecipazione, poiché essa è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è una conseguenza soltanto indiretta, oltre che eventuale, della condotta lesiva imputata al liquidatore.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'UniversitĂ di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso UniversitĂ di Bologna; Junior...(continua)