Azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2395 c.c. promossa dal venture capitalist: natura della responsabilità, valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile e dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito.
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l’ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli – come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 – quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
L’azione di responsabilità promossa dal socio che si assume direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi dell’amministratore ex art 2395 c.c. è azione extracontrattuale; secondo il generale regime del riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità civile l’attore, in caso di responsabilità extracontrattuale, ha l’onere di allegare la condotta illecita, il danno, il nesso di causalità tra condotta e danno, nonché gli elementi da cui desumere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e ha l’onere di provare tutti i fatti costitutivi della fattispecie.
Sostenere che la sentenza di patteggiamento ex art 444 c.p.p. assuma nel processo civile significato decisivo quanto al definitivo accertamento dei fatti attribuiti significa riconoscere che essa abbia il medesimo valore del giudicato della sentenza dibattimentale di condanna nel processo civile ai sensi dell’art 651 c.p.p., valore che per legge, invece, essa non ha (art. 445 c.p.p.”…la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”). Invero, la sentenza penale di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. costituisce nel processo civile un elemento, seppure qualificato, di convincimento liberamente apprezzabile dal giudice alla stregua di ogni altro indizio utilizzabile se ricorrono i requisiti di cui all’art 2729 c.c. (cfr. Cass sent. n. 20170/2018).