Azione risarcitoria follow-on in materia di abuso da posizione dominante mediante margin squeeze
Il valore di “prova privilegiata” da attribuire ai provvedimenti dell’AGCM, nei giudizi risarcitori follow on, è da intendersi limitato ai provvedimenti di carattere decisorio, con i quali, definita l’istruttoria e concluso il contraddittorio con le parti, viene irrogata la sanzione o disposta l’archiviazione.
Tuttavia, nel caso in cui il procedimento amministrativo si sia concluso con l’accettazione da parte dell’Agcm degli impegni presentati dalla parte poi convenuta nel giudizio risarcitorio follow on, il Giudice può desumere elementi indiziari della sussistenza del fatto illecito anticoncorrenziale da un atto endoprocedimentale individuale quale la CRI (“comunicazione delle risultanze istruttorie”), valido per ciascuna parte coinvolta dal procedimento amministrativo di accertamento. Costituisce elemento indiziario anche il provvedimento finale emesso dall’ Autorità nei confronti delle altre parti eventualmente coinvolte nel medesimo procedimento.
In merito alla decorrenza del termine di prescrizione, deve rilevarsi che l’azione di risarcimento del danno anticoncorrenziale si ascrive nel novero delle azioni di cui all’art. 2947 c.c.. Tale norma va letta in combinato con il disposto dell’art. 2935 c.c., che prevede che il termine di prescrizione per le azioni fondate su un fatto illecito decorra dal momento in cui il diritto possa essere fatto valere, che, nel caso di specie, corrisponde al momento percettivo del danno da parte della vittima dell’illecito.
In tema di abuso di posizione dominante da compressione dei margini (margin squeeze), ciò che rileva ai fini della prova dell’esistenza dell’abuso è lo scarto non equo fra prezzo wholesale e retail, con potenziali effetti restrittivi a danno dei concorrenti nel mercato a valle; l’eventuale posizione dominante anche sul mercato a valle da parte dell’impresa verticalmente integrata è assolutamente irrilevante ai fini dell’abuso.
Ove la domanda risarcitoria sia stata introdotta invocandosi un caso di margin squeeze, l’overcharge non è rilevante in sé, ma solo quale componente da prendere in considerazione nell’ambito della verifica circa l’esistenza e la quantificazione della riduzione dei margini di guadagno del danneggiato.