Azione risarcitoria nei confronti della società per approvazione di bilancio nullo. Condizioni di inesigibilità dei finanziamenti soci.
Deve ritenersi ammissibile un’azione risarcitoria nei confronti della società proposta da parte di un socio che lamenti di aver subito un pregiudizio per effetto dell’illegittima approvazione di una delibera assembleare, anche in ipotesi di nullità di quest’ultima. L’azione ex art. 2479-ter, ult. comma, c.c. costituisce infatti mera espressione dei principi generali in tema di obbligo risarcitorio, valevole sia per i casi privi di tutela reale, sia per quelli in cui questa non sia integralmente satisfattiva dell’intero pregiudizio arrecato al socio dalla delibera impugnata (nella specie il socio lamentava di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell’asserita illegittima svalutazione in bilancio di un cespite della società).
In mancanza di specifiche doglianze riguardo alla violazione di individuate regole tecniche che possano soccorrere nell’interpretazione delle norme, non pare censurabile la scelta di indicare il valore delle immobilizzazioni in sintonia con il valore di realizzo, collegato al corrispettivo dell’unica offerta pervenuta, una volta assunta la scelta gestoria (di merito) di procedere alla vendita del bene.
I principi contabili dell’OIC possono essere utilizzati come regole tecniche che possono costituire ausilio per l’interpretazione.
La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. può essere eccepita dagli amministratori nei confronti del socio finanziatori solo laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società.